Wege ins Freie - il claim del Club Alpino - è sinonimo di avventure in montagna, di vivere la natura, di rilassarsi nei rifugi, di passare del tempo con la famiglia, di divertirsi con gli amici - di percorrere i propri "sentieri all'aria aperta".
Ma cosa dobbiamo tenere a mente? Contrariamente a quanto si pensa, in Austria non esiste un diritto generale al libero accesso alla natura. Secondo il §33 della legge forestale austriaca, la libertà di movimento si applica in tutta l'Austria, vale a dire che gli escursionisti possono andare ovunque nell'area forestale - con alcune restrizioni, ad esempio nelle aree di crescita giovane fino a 3 metri di altezza - anche al di fuori dei sentieri battuti.
La mountain bike e l'equitazione sono vietate nelle foreste austriache - anche sulle strade forestali. Le passeggiate in bicicletta e a cavallo sono consentite solo sulle strade forestali appositamente predisposte. Anche il campeggio nella foresta è vietato.
Lo sci alpinismo, cioè la salita e la discesa una tantum, è nuovamente incluso nella libertà di movimento. Ciò significa che lo sci alpinismo nel bosco è consentito.
Quello che non è consentito, invece, è la discesa multipla con gli sci nelle immediate vicinanze (500 metri a destra e a sinistra) degli impianti di risalita e delle piste da sci. Questo significa che il freeride classico è vietato nelle foreste austriache in prossimità di impianti di risalita e piste.
Che ne è del libero accesso al di sopra del limite degli alberi?
In Austria non esiste una legge federale come la Legge sulle foreste per quanto riguarda l'Ödland alpino (così viene spesso chiamata l'area al di sopra del limite degli alberi), ma le norme si trovano nelle rispettive leggi statali. Anche in questo caso, la posizione di partenza per noi ricreativi non è male.
Vorarlberg: Legge sulla costruzione e la manutenzione delle strade pubbliche e sulla libertà di accesso
Il § 34 "Libertà di accesso nelle aree improduttive" stabilisce che i terreni improduttivi, ad eccezione degli edifici, possono essere accessibili ai pedoni in qualsiasi momento e utilizzati per lo sci o lo slittino senza il consenso del proprietario del terreno, a condizione che non siano recintati o designati come tali da cartelli o misure simili. Tali recinzioni o barriere sono consentite solo se economicamente necessarie.